L’assemblea per 1' approvazione del bilancio di esercizio, deve tenersi almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; qualora particolari esigenze lo richiedano, il predetto termine potrà essere ampliato fino a 180 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.
Le ragioni della dilazione dovranno essere riportate nella relazione dell'Organo Amministrativo sulla gestione. L'Assemblea può essere convocata e tenersi anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio della Repubblica Italiana. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:a) 1'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili a finì sociali;b) l'approvazione del Piano Triennale;e) la nomina degli amministratori e, tra di essi, del Presidente;d) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 cod. civ. dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;e) le modificazioni dell'atto costitutivo;f) lo scioglimento anticipato della società;g) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;h) le altre decisioni che la legge o il presente atto riservano in modo inderogabile alla competenza dei soci, qusii, ad esempio, le decisioni inerenti l'ingresso di • nuovi consorziati.ART. 8 - La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Consìglio di Amministrazione o mediante avviso spedito ai soci (al domicilio risultante dal libro soci) tramite raccomandata a.r. (o telegramma o e-mail) almeno otto giorni prioma dell'adunanza, oppure mediante pubblicazione dell'ordine dei giorno sul quotidiano "II Sole 24 Ore" almeno quindici giorni prima dell'adunanza.L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano intervenuti tutti i soci (personalmente o tramite rappresentante) e gli Amministratori e i Sindaci siano presenti o informati della riunione/ purché nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti sui quali l'Assemblea è chiamata a deliberare.AR7. 9 - Hanno diritto di intervento all’ Assemblea tutti colore che risultano iscritti nel litro soci al momento in cui essa è tenuta.Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altrosocio, mediante delega scritta che deve essere conservatadalla Società ai sensi degli arte. 2478,comma 1, n. 2, e2479-bis, comma 2, c.c.Nella delega deve essere specificato t il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.In ogni caso, la delega non può essere conferita a membridell'organo amministrativo, di controllo e a dipendenti della Società, né a società controllate, a loro dipendenti membri dei rispettivi organi amministrativi o di controllo. E' consentito l'intervento in Assemblea mediante telecomunicazione (videoconferenza) o l'espressione per corrispondenza.
ART. 10 - Ogni socio ha diritto al voto in misura proporzionale alla quota posseduta.
ART. 11 - L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidene del Consiglio di Amministrazione o da chi fa le veci, in mancanza, l'Assemblea è presieduta da altra persona designata dagli intervenuti. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dai soci intervenuti, a meno che per disposizione di legge o per volontà del Presidente dell'Assemblea, il verbale non debba essere redatto da un notaio.Il Presidente dell'Assemblea, al fine di constatare la regolare costituzione di quest'ultima, è tenuto accertare 1'identità, la legittimazione dei presenti e delle eventuali deleghe; allo stesso Presidente spetta dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea nonchè accertare e proclamare l'esito delle deliberazioni.
ART. 12 - L'Assemblea delibera col voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 70% del capitale sociale. Qualora dopo due votazioni non sia stato raggiunto il suddetto quorum, l'argomento dovrà essere rinviato ad una nuova Assemblea dei soci. In tale sede, qualora dopo due votazioni non sia stato raggiunto il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 70% di capitale sociale, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale. Per le modifiche allo Statuto le delibere dell'Assemblea sono validamente prese solo se adottate all'unanimità dei soci.
ART. 13 - Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio. Dal verbale devono risultare: la data dell assemblea anche per allegato, l'identità dei partecipanti e ed il capitale rappresentato da ciascuno; gli esiti degli accertamenti fatti dal dal Presidente, ai sensi del precedente art. 11; le modalità e il risultato delle votazioni. Il verbale, deve consentire, anche per allegato, 1'identificazione dei soci astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.Il verbale, anche se redatto per atto pubblico,deve essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ART. 14 - L'amministrazione della Società è affidata al Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri. Non può essere nominato amministratore e, se nominato, decade dall'ufficio chi si trova nelle condizioni previste dall’art.2382 c.c.L'Assemblea elegge, con le modalità di cui all'art. 12, ilPresidente e i membri del Consiglio di Amministrazione convotazione separata su preposta di uno o più soci.
ART. 15 - Gii Amministratori durano in carica per treesercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla datadell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilanciorelativo ali'ultimo esercizio della loro carica.L'Amministratore che rinunzia all'ufficio deve darnecomunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale, ove nominato.La cessazione degli Amministratori per scadenza del termineha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativoè stato ricostituito.
ART. 16 - II Consiglio di Amministrazione è presieduto dalPresidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio è presieduto dall'Amministratore più anziano di età. IlPresidente del Consiglio di Amministrazione o chi ne fa leveci può nominare di volta in volta un Segretarioscegliendolo anche fra persone estranee al Consiglio stesso.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ART. 17 - II Presidente o chi ne fa le veci convoca il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove (purché nell'ambito dell'Unione Europea), ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne riceva domanda scritta anche da solo due degli Amministratori. Lo stesso Presidente fissa 1'ordine del giorno, coordina i lavori del Consiglio e provvede affinchè tutti gli Amministratori siano informati sulle materie da trattare.La convocazione del Consiglio ci Amministrazione è effettuata, 3 cura del suo Presidente o di chi ne fa le veci, mediante raccomandala a.r., fax o e-mail spedita al domicilio di ciascun Amministratore e dei Sincaci effettivi almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza la convocazione può aver luogo a mezzo telegramma da trasmettere (sempre al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo) almeno due giorni prima dell'adunanza. Anche in difetto dì convocazione/ il Consiglio di Amministrazione potrà validamente deliberare su qualsiasi argomento di sua competenza, quando si trovino riuniti in qualsiasi luogo tutti gli Amministratori e siano presenti tutti i Sindacaci effettivi; resta fermo, in tal caso, il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non ritenga di essere sufficientemente informato.
La presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche con utilizzo dei mezzi di telecomunicazione (videoconferenza), ai sensi del primo comma art, 2358 del c.c.
ART- 18 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate in adunanza collegiale validamente prese con il voto favorevole di di consiglieri.
ART. 19 - Al Consiglio di Amministrazione spetta il potere per la gestione ordinaria della Società senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti e opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e il presente statuto in modo tassativo riservano all' Assemblea dei soci
ART. 20 - II Consiglio di Amministrazione potrà d proprie attribuzioni, nei limiti consentiti calla Presidente. In tali ipotesi trova applicazione quanto previsto dall'art. 2381 c.c. Al Consiglio di Amministrazione spetta il potere di nominare e revocare procuratori e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri ed i compensi. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al collegio Sindacale,almeno ogni 180 giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonchè sulle operazioni di maggior rilievo della società e delle eventuali società controllate.
ART. 21 - Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, il compenso che, all'atto della nomina sarà determinato dall’ Assemblea dei soci.
COLLEGIO SINDACALE
ART. 22 - L'Assenblea dei soci può nominare un collegio Sindacale. Nelle Ipotesi previste dall'art. 2477, commi 2 e 3 c.c , la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria. In ogni caso, il Collegio Sindacale si compone di 3 membri effettivi e di due supplenti, tutti revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per 1’ approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. L’assemblea, in sede di nomina, determina il compenso per i il Presidènte del Collegio Sindacale. Al Collegio Sindacale della Società spetta la funzione del controllo contabile.
TITOLO III
RAPPRESENTANZA DELIA SOCIETÀ
ART.23 - La firma sociale e la rappresentanza generale della Società spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
GESTIONE OPERATIVA DELIA SOCIETÀ
ART. 24 - Su designazìone dei soci privati, il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Operativo cui è demandato il compito di attuare le delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione. Il suo incarico termina nei trenta giorni successivi alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione che potrà, eventualmente, riconfermarlo nell'incarico.
TITOLO IV
BILANCIO ED UTILI
ART. 25 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione deve compilare il Bilancio con il Conto Economico e con gli allegati prescritti della normativa vigente, da sottoporre ali'approvazione dell'Assemblea dei soci nei modi di legge.
ART. 26 - Fermo restando che la società, avendo scopo consortile, non si propone finalità di lucro, le eventuali eccedenze attive di gestione saranno destinate come segue:il 5% alla riserva legale sino a che essa non abbia raggiunto il limite di legge;- la restante parte dovrà essere destinata, secondo quanto stabilito dall'Assemblea, al fonde consortile. E' comunque preclusa la distribuzione degli utili ai soci.
ART, 27 - La cessione a qualsiasi titolo delle quote che fanno capo agli Enti pubblici potrà essere effettuata solo a favore di altri Enti pubblici. La cessione a qualsiasi titolo delle quote che fanno capo ai soci privati potrà essere effettuata solo a favore di altri privati. E' riservare ai Soci il diritto di prelazione per l'acquisto delle quote in caso di loro alienazione.Pertanto il socio che intende alienare la propria quota deve darne avviso al Presidente con lettera raccomandata, indicandone il prezzo. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso, il Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione, ne da' comunicazione agli altri soci, trasmettendo copia (a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento) nel domicilio indicato nel Libro dei Soci. Ciascun socio ha diritto di acquistare le quote messe a disposizione (o parte di esse) al prezzo indicato nell'avviso rimessogli dal Presidente; il diritto è esercitato mediante invio (a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento) di una dichiarazione scritta di acquisto {alle condizioni indicate), che deve pervenire al Presidente ed al socio che intenda alienare la quota, nel suo domicilio (come indicato nel Libro dei Soci), entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione -del Presidente. Se più soci esercitano validamente il diritto di prelazione, le quote oggetto della vendita seno ripartite tra loro in proporzione al numero delle quote da essi rispettivamente possedute.Qualora le quote poste in vendita non trovino collocamento trai soci, secondo le predette modalità, l'Assemblea dei Soci potrà autorizzare il socio cedente al trasferimento di tutta o parte della propria quota di partecipazione solo ad analoghi soggetti che abbiano i requisiti per l'ammissione alla qualifica di Soci(individuati con la procedura di cui all’art.12), ad un prezzo non inferiore al nominale.
ART. 28 - La Società è aperta alla partecipazioni di nuovi Soci pubblici o privati, secondo le modalità successivamente specificate, e compatibilmente con le finalità statutarie.
ART. 29 - Possono acuisire, successivamente alla costituzione, lo stato di soci le imprese che svolgono attività in campo aeronautico con interesse ad attività di volo e i cui stabilimentisi trovano nell'area di insediamento industriale confinante con l'aeroporto e prevista negli strumenti urbanistici del Comune di capua.Possono altresì partecipare alla società Università ed Enti, anche di ricerca, pubblici e privati purchè apportino risorse atte a potenziare la società e le sue attività.
ART. 30 -gli enti e le imprese che intendono diventare Soci della società devono avanzare domanda rivolta al presidente del consiglio di Amministrazione. la domanda dovrà contenere:
a) l'indicazione dell'indirizzo,della ragione sociale, della denominazione e della sede della Società od Ente pubblico;
b)la documentazione concernente l'attività svolta dalla Società o Ente pubblico ed i suoi piani di sviluppo;
c) la sottoscrizione da parte del legale rappresentante della Società o Ente pubblico;
d)la dichiarazione di accettazione dello Statuto della Società;
e)la specifica dei programmi ai quali è potenzialmente interessato e le risorse che intende investire;
f)ogni altro elemento utile per la valutazione della domanda. La domanda di ammissione viene sottoposta al parere del Consiglio di Amministrazione e quindi all'Assemblea, che delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno il 70% del capitale sociale.
L'ammissione e la modalità di ammissione.
Nel caso di ammissione attraverso aumento di capitale la delibera di ammissione fissa contestualmente:
*il numero delle nuove quote di partecipazione che il nuovo socio deve sottoscrivere.
Nel caso di ammissione attraverso cessione di quote, la delibera di ammissione fissa contestualmente:
* il numero delle quote di partecipazione che il nuovo socio deve rilevare al valore nominale;
* i soci che devono cedere parte delle loro quota; di norma la cessione avviene in forma proporzionale, fermo restando il rispetto dei vincoli stabiliti nell'art.27.
Ai soci cedenti sarà pagato dal nuovo socio per ogni quota ceduta il vaolre unitario pari al valore nominale.
La deliberazione di ammissione diverrà operativa, e sarà annotata sul libro dei socidella società,dopo che il nuovo ammesso avrà provveduto al pagamento delle quote. Ciscun socio dovrà ovviamente provvedere al pagamento del corrispettivo dei servizi resi a suo favore della società consortile.
Il corrispettivo per i servizi resi alle imprese non consorziate dovrà essere gravato di una congrua quota forfettaria a titolo di concorso nelle spese generali di gestione della società.
ART. 31 - Le apparecchiature ed il know-how acquisiti dai soci nell'ambito dello svolgimento di progetti finanziati tramite le Società restano di proprietà della Società stessa e potranno essere affidati in uso ai soci secondo modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione. Alla Società competono tutte le entrate, dirette ed indirette, derivati dall'esercizio dell' attività aeroportuale e dalla utilizzazione delle aree demaniali, secondo la normativa vigente. Alla Società compete altresì ogni altro provente previsto da disposizioni normative inclusi i contributi dello Stato o di altri Enti o soggetti a qualsiasi titolo versati e i beni risultanti dall'attività.
TITOLO V
RECESSO
ART. 32 - Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
1.la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
2.la trasformazione della Società;
3.il trasferimento della sede sociale all'estero;
4.la fusione o scissione della Società nonchè la revoca dello stato di liquidazione;
5. l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma;
6.la modifica dei criteri di determinazione del vaolore delle quote in caso di recesso;
7.le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o partecipazione.
Possono altresì recedere dalla Società i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:
1.la proroga del termine;
2. l'introduzione o la rimozione di vincoli al libero trasferimento delle quote.
Il socio che intende recedere deve darne comunicazione al presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata a.r. (o con altro mezzo legalmente equivalente) spedita entro 15 giorni dalla trascrizione della decisione che dà causa al recesso nel libro delle decisioni dei soci o degli Amministratori ovvero dalla conoscenza del fatto che legittima il consenso.
Il socio ha diritto alla liquidazione delle quote per le quali esercita il recesso.
In caso di mancato collocamento delle quote entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso, esse vengono rimborsate mediante acquisto da parte della Società utilizzando le riserve disponibili, anche inderoga a quanto previsto dall'art. 2357 c.c.
Qualora non vi siano riserve disponibili, deve essere convocata l'Assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale o loscioglimento della Società.
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
ART.33 - Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al codice civile ed alle leggi vigenti in materia di Società, con particolare riferimento a quelle a responsabilità limitta, inegrata, in quanto compatibili, dalle disposizioni sui consorzi.
FIRMATO:VETRELLA Sergio,PROIETT Simone,PASCALE LANGER Luigi,DEL GAUDIO Domenico,ANTROPOLI Carmine.
NOTAIO RAFFAELE ORSI SEGUE SIGILLO